Cartelle esattoriali, se fai questo errore perdi la prescrizione e sei costretto a pagare

L’ordinanza della Cassazione mette in luce l’importanza della consapevolezza e della prudenza da parte dei contribuenti.

La gestione del debito tributario è un tema di grande rilevanza per molti contribuenti italiani, specialmente in un periodo in cui la crisi economica ha colpito duramente le famiglie e le imprese. Le cartelle esattoriali, che rappresentano la richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono generare ansia e confusione, specialmente quando si tratta di comprendere i diritti e i doveri del contribuente.

La gestione del debito tributario è un tema di grande rilevanza per molti contribuenti italiani, specialmente in un periodo in cui la crisi economica
Cartelle esattoriali cosa c’é da sapere(fonte_facebook:pagaremenotasse) (www.ilmaggiodeilibri.it)

Recentemente, la Cassazione, con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, ha chiarito un aspetto cruciale: la richiesta di rateizzazione di una cartella esattoriale può portare a conseguenze significative, in particolare per quanto riguarda la prescrizione del debito.

Normativa vigente sulla rateizzazione

La normativa vigente, in particolare l’articolo 19 delle disposizioni per la riscossione delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 602/1973), offre ai contribuenti in difficoltà economica la possibilità di richiedere il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo. Questa opportunità ha delle condizioni specifiche. Ad esempio, il limite massimo per ciascuna richiesta di rateizzazione è fissato a 120.000 euro. Inoltre, le modalità e i termini per la rateizzazione sono stati modificati nel corso degli anni: per le richieste presentate nel 2025 e 2026, è possibile chiedere un massimo di 84 rate mensili, mentre per quelle inoltrate nel 2027 e 2028 il numero massimo di rate sale a 96. Infine, dal 1° gennaio 2029, i contribuenti potranno richiedere fino a 108 rate.

Nel caso esaminato dalla Corte, il contribuente aveva impugnato vari avvisi di intimazione, sostenendo di non aver ricevuto le cartelle esattoriali correlate. Era emerso che aveva in precedenza presentato una richiesta di rateizzazione, che era poi decaduta a causa del mancato pagamento delle rate stesse. Qui emerge il punto cruciale: la Corte ha stabilito che il semplice atto di richiedere la rateizzazione è un chiaro riconoscimento del debito, il che rende irrilevante qualsiasi contestazione relativa a vizi di notifica.

Questo aspetto è di fondamentale importanza. La Corte ha sottolineato che la richiesta di rateizzazione interrompe i termini di prescrizione, il che implica che il contribuente, anche se contestando la validità della cartella, ha di fatto confermato la propria responsabilità verso il debito tributario. Secondo l’articolo 2944 del codice civile, “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. In altre parole, presentando una richiesta di rateizzazione, il contribuente non solo accetta di pagare il debito, ma consente anche all’Agenzia delle Entrate di continuare a vantare diritti su di esso anche oltre il termine di prescrizione originale.

La normativa vigente, in particolare l'articolo 19 delle disposizioni per la riscossione delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 602/1973)
Interruzione e sospensione della prescrizione (fonte_facebook:agenziadelleentrate)(www.ilmaggiodeilibri.it)

La distinzione tra interruzione e sospensione della prescrizione è essenziale in questo contesto. L’interruzione si verifica quando il contribuente manifesta la volontà di esercitare un diritto, il che fa ripartire il termine prescrizionale da capo. Al contrario, la sospensione comporta solo una pausa temporanea, senza azzerare il termine. Quindi, se un contribuente richiede la rateizzazione, interrompe di fatto il termine di prescrizione, dando all’amministrazione finanziaria la possibilità di far valere il proprio diritto di credito.

Questa recente ordinanza della Cassazione richiama anche altre pronunce significative, come la n. 11338 del 2023, che conferma come la richiesta di rateizzazione di un debito tributario, pur non implicando acquiescenza alla pretesa tributaria, comporti comunque un riconoscimento del debito stesso. Ciò significa che il contribuente non può contestare la validità della cartella una volta che ha avviato il procedimento di rateizzazione.

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